1L’appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
2Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d’appello.
3La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d’appello al tribunale d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa: a. se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti; b. in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e c. le sue istanze probatorie.
4Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d’appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l’appello: a. la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti; b. la commisurazione della pena; c. le misure ordinate; d. la pretesa civile o singole pretese civili; e. le conseguenze accessorie della sentenza; f. le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale; g. le decisioni giudiziarie successive.
Uebersicht
Art. 399 StPO — Art. 399 StPO