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Testo di legge
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1Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell’ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.

2Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l’opportunità di pronunciarsi.

3Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l’abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

4La procedura d’opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d’accusa. Un’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di sentenza. Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ). Può essere impugnata mediante appello. Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).

Uebersicht

Art. 377 StPO — Art. 377 StPO