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Testo di legge
Fedlex ↗

1Le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero.

2La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa.

3Se la fattispecie contravvenzionale non è realizzata, l’autorità penale delle contravvenzioni abbandona il procedimento con un decreto succintamente motivato.

4Qualora ritenga che i fatti da giudicare siano punibili come crimini o delitti, l’autorità penale delle contravvenzioni rimette il caso al pubblico ministero.

Uebersicht

Art. 357 StPO — Art. 357 StPO