1Se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d’accusa è considerato come atto d’accusa.
2Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione.
3L’opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe.
4Se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è considerata ritirata.
5Se il decreto d’accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare.
6Se l’opposizione contesta soltanto le spese e le indennità o altre conseguenze accessorie, il giudice pronuncia in procedura scritta, eccetto che l’opponente chieda espressamente un’udienza.
7Se contro più persone sono stati emessi decreti d’accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile per analogia l’articolo 392.
Uebersicht
Art. 356 StPO — Art. 356 StPO