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Testo di legge
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1D’ufficio o ad istanza dell’imputato o del pubblico ministero, il dibattimento può essere suddiviso in due parti; in tal caso si stabilisce se: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ). a. nella prima parte saranno trattate soltanto le questioni concernenti i fatti e la colpevolezza e nella seconda le conseguenze di un responso di colpevolezza o di un’assoluzione; o b. nella prima parte saranno trattate soltanto le questioni concernenti i fatti e nella seconda quella della colpevolezza e le conseguenze di un responso di colpevolezza o di un’assoluzione. 1bis Per la decisione è competente: a. fino all’apertura del dibattimento, chi dirige il procedimento; b. dopo l’apertura del dibattimento, l’autorità giudicante. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ). 1ter Se respinge l’istanza di suddivisione del dibattimento, chi dirige il procedimento lo comunica alle parti con succinta motivazione. L’istanza può essere riproposta in sede di dibattimento. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).

2La decisione concernente la suddivisione del dibattimento non è impugnabile.

3In caso di suddivisione del dibattimento, la situazione personale dell’imputato può essere oggetto del dibattimento soltanto se il responso è di colpevolezza, eccetto che assuma rilevanza ai fini dell’esame degli elementi costitutivi, oggettivi o soggettivi, del reato.

4Le decisioni concernenti i fatti e la colpevolezza sono comunicate dopo la loro deliberazione; sono tuttavia impugnabili soltanto con l’intera sentenza.

Uebersicht

Art. 342 StPO — Art. 342 StPO