Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗
1L’imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento se: a. il procedimento concerne crimini o delitti; o b. chi dirige il procedimento lo dispone.
2In caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento.
3Chi dirige il procedimento può dispensare dal comparire personalmente l’imputato che ne faccia richiesta per motivi gravi, sempreché la sua presenza non sia necessaria.
4Se l’imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.
5Se, in caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore non compare, il dibattimento è aggiornato.
Uebersicht
Art. 336 StPO — Art. 336 StPO