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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il pubblico ministero pone fine senza indugio all’intervento se: a. le condizioni non sono più soddisfatte; b. l’approvazione o la proroga è rifiutata; o c. l’agente infiltrato o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al pubblico ministero.
2Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e c il pubblico ministero comunica la fine dell’intervento al giudice dei provvedimenti coercitivi.
3La fine dell’intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo né l’agente infiltrato, né terzi coinvolti nell’inchiesta.
Uebersicht
Art. 297 StPO — Art. 297 StPO