1L’ispezione corporale comprende l’esame dello stato fisico o mentale di una persona.
2L’imputato può essere sottoposto a ispezione corporale per: a. accertare i fatti; b. chiarire se egli è imputabile e capace di prendere parte al dibattimento, nonché idoneo alla carcerazione .
3Interventi nell’integrità fisica dell’imputato possono essere ordinati soltanto se non gli arrecano dolori particolari, né compromettono la sua salute.
4Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se indispensabile per far luce su uno dei reati di cui agli articoli 111–113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP RS 311.0 . Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 30 set. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 ( RU 2012 2575 ; FF 2010 4941 4967 ).
Uebersicht
Art. 251 StPO — Art. 251 StPO