1Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del pubblico ministero.
2Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua decisione al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore oralmente oppure, se questi sono assenti, per scritto. In seguito fa loro pervenire una succinta motivazione scritta.
3Se ordina la carcerazione preventiva, il giudice dei provvedimenti coercitivi rende attento l’imputato che può in ogni tempo presentare una domanda di scarcerazione.
4Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può: a. stabilire la durata massima della carcerazione preventiva; b. incaricare il pubblico ministero di procedere a determinati atti istruttori; c. ordinare misure sostitutive della carcerazione preventiva.
5Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non dispone la carcerazione preventiva, l’imputato è rilasciato senza indugio.
Uebersicht
Art. 226 StPO — Art. 226 StPO