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Testo di legge
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1L’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice.

2Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo.

3La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile.

Uebersicht

Art. 212 StPO — Art. 212 StPO