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Testo di legge
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1Chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito.

2Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto possibile provato.

3Una citazione può essere revocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato.

4Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare e tradotto all’autorità citante con la forza pubblica.

5Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.

Uebersicht

Art. 205 StPO — Art. 205 StPO