Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗
1All’inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l’imputato in una lingua a lui comprensibile che: a. è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati; b. ha facoltà di non rispondere e di non collaborare; c. ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio; d. può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
2Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l’interrogatorio non può essere utilizzato.
Uebersicht
Art. 158 StPO — Art. 158 StPO