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Testo di legge
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1L’attività della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell’ambito del perseguimento penale è retta dal presente Codice.
2La polizia indaga sui reati di propria iniziativa, su denuncia di privati e di autorità o su mandato del pubblico ministero; in tale ambito sottostà alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero.
3Anche il giudice presso cui il caso è già pendente può impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia.
Uebersicht
Art. 15 StPO — Art. 15 StPO