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Testo di legge
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1La Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni.

2Disciplinano la nomina, la composizione, l’organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali in quanto il presente Codice o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo.

3La Confederazione e i Cantoni possono prevedere pubblici ministeri superiori o generali.

4Eccezion fatta per la giurisdizione di reclamo e il tribunale d’appello, possono istituire più autorità penali dello stesso tipo; in tal caso definiscono la competenza per territorio e per materia di ciascuna di esse.

5La Confederazione e i Cantoni disciplinano la vigilanza sulle rispettive autorità penali.

Uebersicht

Art. 14 StPO — Art. 14 StPO