1La Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni.
2Disciplinano la nomina, la composizione, l’organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali in quanto il presente Codice o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo.
3La Confederazione e i Cantoni possono prevedere pubblici ministeri superiori o generali.
4Eccezion fatta per la giurisdizione di reclamo e il tribunale d’appello, possono istituire più autorità penali dello stesso tipo; in tal caso definiscono la competenza per territorio e per materia di ciascuna di esse.
5La Confederazione e i Cantoni disciplinano la vigilanza sulle rispettive autorità penali.
Uebersicht
Art. 14 StPO — Art. 14 StPO