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Testo di legge
Fedlex ↗

1È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.

2L’uso di siffatti metodi è pure vietato quand’anche l’interessato vi acconsenta.

Uebersicht

Art. 140 StPO — Art. 140 StPO