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Testo di legge
Fedlex ↗

1Il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se: a. dichiara colpevole l’imputato; b. assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito.

2L’azione civile è rinviata al foro civile se: a. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ). il procedimento penale è abbandonato; a bis . Introdotta dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ). non si può decidere sull’azione civile nella procedura del decreto d’accusa; b. l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione; c. l’accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell’imputato; d. l’imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito.

3Qualora il giudizio completo delle pretese civili comportasse un onere sproporzionato, il giudice può limitarsi a pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale.

4Qualora fra i partecipanti al procedimento vi siano vittime, il giudice può giudicare dapprima soltanto la colpevolezza e gli aspetti penali; indipendentemente dal valore litigioso, chi dirige il procedimento decide in seguito sull’azione civile quale giudice unico e dopo un’ulteriore udienza dibattimentale.

Uebersicht

Art. 126 StPO — Art. 126 StPO