1Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità: a. una pena detentiva non superiore a sei mesi; b. una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi; o c. una pena pecuniaria o una multa.
2Le pene detentive sostitutive non possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità.
3Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.
4Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva, a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o, per le contravvenzioni, a un giorno di pena detentiva sostitutiva.
5L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità. Nel caso di una multa il termine è di un anno al massimo.
6Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità d’esecuzione o nel termine fissato, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia o si procede all’esazione della pena pecuniaria o della multa.
1A richiesta del condannato, l’autorità d’esecuzione può ordinare l’impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): a. per l’esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o b. in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi.
2L’autorità d’esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: a. non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; b. il condannato dispone di un alloggio fisso; c. il condannato svolge un lavoro, una formazione o un’occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; d. gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e e. il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui.
3Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l’autorità d’esecuzione può porre fine all’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato.
Übersicht
Art. 79 StGB — Einzelhaft