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Testo di legge
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1Se alcuno, nell’esercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte lʼesercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2016 1249 ; FF 2012 4181 ).

2Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro unʼaltra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli lʼesercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni. 2bis Il giudice può pronunciare l’interdizione di cui al capoverso 2 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l’autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell’autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l’interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti analoghi a quelli che hanno determinato l’interdizione. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123 c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3803 ; FF 2016 5509 ).

3Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni: a. tratta di esseri umani (art. 182), se il reato è stato commesso a scopo di sfruttamento sessuale e la vittima è minorenne; b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) o atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196); c. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 ( RU 2024 27 ; FF 2018 2345 ; 2022 687 , 1011 ). aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193 a ), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197 a ) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è minorenne; d. pornografia (art. 197): 1. secondo l’articolo 197 capoverso 1 o 3, 2. secondo l’articolo 197 capoverso 4 o 5, se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123 c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3803 ; FF 2016 5509 ).

4Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti: a. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 ( RU 2024 27 ; FF 2018 2345 ; 2022 687 , 1011 ). tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193 a ), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197 a ) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è: 1. un maggiorenne particolarmente vulnerabile, 2. un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica; b. pornografia (art. 197 cpv. 2 primo per., 4 o 5), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su: 1. atti sessuali con maggiorenni particolarmente vulnerabili, 2. atti sessuali con maggiorenni non particolarmente vulnerabili, ma inetti a resistere, incapaci di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123 c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3803 ; FF 2016 5509 ). 4bis Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi reati analoghi a quelli che hanno determinato l’interdizione. Il giudice non può tuttavia prescindere dalla pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività: a. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 ( RU 2024 27 ; FF 2018 2345 ; 2022 687 , 1011 ). in caso di tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190 cpv. 2 e 3), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195); oppure b. se l’autore è considerato pedofilo secondo i criteri di classificazione internazionalmente riconosciuti. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123 c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3803 ; FF 2016 5509 ).

5Se all’autore è inflitta nel medesimo procedimento una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dellʼinterdizione di esercitare unʼattività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un’interdizione di esercitare un’attività secondo il capoverso 1, 2, 2 bis , 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un’attività. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123 c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3803 ; FF 2016 5509 ).

6Il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa per la durata dell’interdizione. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123 c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3803 ; FF 2016 5509 ).

7... Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123 c Cost), con effetto dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3803 ; FF 2016 5509 ).

1Sono considerate attività professionali ai sensi dellʼarticolo 67 le attività svolte nellʼesercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di unʼindustria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nellʼambito di unʼassociazione o di unʼaltra organizzazione.

2Lʼinterdizione ai sensi dellʼarticolo 67 vieta allʼautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale o in un’altra funzione da iscrivere nel registro di commercio, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 628 ; FF 2019 4321 ).

3Se sussiste il rischio che lʼautore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, lʼinterdizione verte sulla totalità dellʼattività considerata.

4Le interdizioni di cui allʼarticolo 67 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dellʼattività considerata.

5Sono considerate attività implicanti un contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili: a. le attività esercitate specificamente a contatto diretto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, segnatamente: 1. l’insegnamento, 2. l’educazione e la consulenza, 3. l’assistenza e la sorveglianza, 4. la cura, 5. gli esami e i trattamenti di natura fisica, 6. gli esami e i trattamenti di natura psicologica, 7. la ristorazione, 8. il trasporto, 9. la vendita e il prestito diretti di oggetti destinati specificamente ai minorenni o ad altre persone particolarmente vulnerabili, nonché l’attività di intermediario diretto in tale vendita o prestito, se essa rappresenta l’attività principale della persona in questione; b. altre attività, esercitate soprattutto o regolarmente in istituti che offrono servizi di cui alla lettera a; sono eccettuate le attività per le quali è certo che, a causa della loro ubicazione o del loro orario, non possono implicare alcun contatto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123 c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3803 ; FF 2016 5509 ).

6Sono considerate particolarmente vulnerabili le persone che, a causa dell’età, di una malattia o di una deficienza fisica, mentale o psichica di lunga durata, dipendono dall’aiuto di terzi nelle attività della vita quotidiana o nella determinazione della loro esistenza. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123 c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3803 ; FF 2016 5509 ).

1Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.

2Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate il giudice può vietare allʼautore di: a. mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo; b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione; c. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.

3Per eseguire il divieto, lʼautorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sullʼautore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare lʼautore.

4Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata del divieto.

5Se necessario per trattenere lʼautore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellʼautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.

1Lʼinterdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

2La durata dellʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59–61 e 64) non è computata nella durata dellʼinterdizione o del divieto.

3Se lʼautore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dellʼinterdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

4Se lʼautore ha superato con successo il periodo di prova, lʼautorità competente decide se lʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o il divieto di cui allʼarticolo 67 b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.

5Lʼautore può chiedere allʼautorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di unʼinterdizione o di un divieto oppure di sopprimerli: a. dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o di un divieto di cui allʼarticolo 67 b ; b. trascorsa la metà della durata dellʼinterdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di durata determinata di cui allʼarticolo 67 capoverso 2; c. Abrogata dalla cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123 c Cost), con effetto dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3803 ; FF 2016 5509 ). ... d. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123 c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3803 ; FF 2016 5509 ). dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di un’interdizione a vita di cui all’articolo 67 capoverso 2 bis .

6Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, lʼautorità competente sopprime lʼinterdizione o il divieto se non vi è da temere che lʼautore commetta altri crimini o delitti nellʼesercizio dellʼattività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se lʼautore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato. 6bis Le interdizioni pronunciate secondo l’articolo 67 capoverso 3 o 4 non possono essere soppresse. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123 c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3803 ; FF 2016 5509 ).

7Se il condannato disattende unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o si sottrae allʼassistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, lʼautorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o lʼautorità di esecuzione può porre fine allʼassistenza riabilitativa o disporne una nuova. 7bis L’autorità di esecuzione può ordinare l’assistenza riabilitativa per l’intera durata dell’interdizione di esercitare un’attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123 c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3803 ; FF 2016 5509 ).

8Se il condannato si sottrae allʼassistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile lʼarticolo 95 capoversi 4 e 5.

9Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l’articolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale della pena, nonché sul ripristino dell’esecuzione della pena o della misura. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2016 1249 ; FF 2012 4181 ).

1Se durante lʼesecuzione di unʼinterdizione di esercitare unʼattività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼestensione dellʼinterdizione o del divieto o per unʼinterdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.

2Se durante lʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui allʼarticolo 67 b , il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione. Se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59–64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.

Uebersicht

Art. 67 StGB — Art. 67 StGB