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Testo di legge
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1I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.

2Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per: a. donne; b. detenuti di determinate classi d’età; c. detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata; d. detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o una formazione professionale continua.

3I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l’esecuzione delle misure.

4Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.

5Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale.

Uebersicht

Art. 377 StGB — Art. 377 StGB