1I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
2Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per: a. donne; b. detenuti di determinate classi d’età; c. detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata; d. detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o una formazione professionale continua.
3I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l’esecuzione delle misure.
4Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.
5Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale.
Uebersicht
Art. 377 StGB — Art. 377 StGB