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Testo di legge
Fedlex ↗

1L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2016 1249 ; FF 2012 4181 ). Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.

2Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione, l’autorità d’esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.

3Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.

Uebersicht

Art. 35 StGB — Art. 35 StGB