1Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2016 1249 ; FF 2012 4181 ). Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore.
2Di regola un’aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2016 1249 ; FF 2012 4181 ). Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell’autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l’importo massimo dell’aliquota giornaliera se la legge lo prevede. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ). Il giudice fissa l’importo dell’aliquota secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).
3Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell’aliquota giornaliera.
4Il numero e l’importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
Uebersicht
Art. 34 StGB — Art. 34 StGB