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Testo di legge
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Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all’obbligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio, chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all’obbligo imposto dalla legge di conservare i libri di commercio, le lettere ed i telegrammi d’affari, è punito con la multa. Art. 325 bis Introdotto dalla cifra III n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»), in vigore dal 1° gen. 2022 ( RU 2021 846 ; FF 2017 325 ). È punito con la multa chiunque intenzionalmente: a. fornisce false indicazioni nella relazione sui pagamenti a favore di enti statali di cui all’articolo 964 d CO RS 220 oppure omette in tutto o in parte di presentare tale relazione; b. viene meno all’obbligo di tenere e conservare le relazioni sui pagamenti a favore di enti statali conformemente all’articolo 964 h CO.

Uebersicht

Art. 325 StGB — Art. 325 StGB