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Testo di legge
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1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un’autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’attività ausiliaria. 2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell’autorità superiore non è punibile.

Uebersicht

Art. 320 StGB — Art. 320 StGB