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Testo di legge
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Chiunque pubblicamente offende un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Uebersicht

Art. 297 StGB — Art. 297 StGB