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Testo di legge
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1Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch’egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica.

2La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ( RU 2023 259 ; FF 2018 2345 ).

3I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.

Uebersicht

Art. 236 StGB — Art. 236 StGB