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Testo di legge
Fedlex ↗
Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Chiunque nell’esercizio di un’attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario fa compiere o subire ad una persona un atto sessuale ingannandola circa il carattere dell’atto o sfruttandone l’errore relativo al carattere dell’atto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Uebersicht
Art. 193 StGB — Art. 193 StGB