1Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.
2Se la vittima è minorenne o se l’autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.
3... Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 ( RU 2023 259 ; FF 2018 2345 ).
4È punibile anche chi commette il reato all’estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili.
Uebersicht
Art. 182 StGB — Art. 182 StGB