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Testo di legge
Fedlex ↗
1Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 3459 ; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. .
2Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio.
Uebersicht
Art. 125 StGB — Art. 125 StGB