1Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
2Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260 ter , 260 quinquies , 305 bis , 322 ter , 322 quinquies , 322 septies capoverso 1 o 322 octies , l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 ( RU 2016 1287 ; FF 2014 3099 ).
3Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell’impresa.
4Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo: a. le persone giuridiche di diritto privato; b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali; c. le società; d. le ditte individuali Ora: imprese individuali. .
Uebersicht
Art. 102 StGB — Art. 102 StGB