1È fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art. 169 CP RS 311.0 ), di disporre, senza autorizzazione dell’ufficiale, degli oggetti pignorati. L’ufficiale procedente ricorda esplicitamente al debitore il divieto come pure le conseguenze penali dell’inosservanza. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2Gli atti di disposizione del debitore sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che il creditore ha acquisito col pignoramento, sotto riserva degli effetti dell’acquisto del possesso da parte di terzi di buona fede. Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 ( RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
Uebersicht
Art. 96 SchKG — Art. 96 SchKG