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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il precetto è steso in doppio originale; l’uno pel debitore, l’altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore.
2Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
Uebersicht
Art. 70 SchKG — Art. 70 SchKG