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Testo di legge
Fedlex ↗

1Ricevuta la domanda d’esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.

2Il precetto contiene: 1. le indicazioni della domanda d’esecuzione; 2. l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle; 3. l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio («fare opposizione») entro dieci giorni dalla notificazione del precetto; 4. la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.

Uebersicht

Art. 69 SchKG — Art. 69 SchKG