1L’esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte, nonché durante il termine per accettare o rinunciare Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. all’eredità. Nuovo testo giusta l’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
2L’esecuzione iniziata contro il defunto prima della morte può essere continuata contro la sua eredità a termini dell’articolo 49. Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 ( RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
3Contro gli eredi può essere proseguita soltanto quando si tratti di realizzazione del pegno o quando, in una esecuzione per via di pignoramento, siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli 110 e 111 per la partecipazione al medesimo.
Uebersicht
Art. 59 SchKG — Art. 59 SchKG