1Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concordato deve revocare la moratoria: 1. Correzione della CdR dell’AF, pubblicata il 14 mar. 2017 ( RU 2017 2165 ). se il debitore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte; 2. se esso contravviene alle istruzioni del commissario, lede gli interessi legittimi dei creditori o favorisce alcuni creditori a detrimento d’altri; 3. se un creditore fornisce la prova che le indicazioni date dal debitore al giudice del concordato Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ). sono false o che egli è in grado di soddisfare tutti i suoi impegni.
2Il debitore deve poter esporre oralmente o in iscritto le sue ragioni circa la domanda di revoca. Il giudice del concordato, dopo aver fatto le indagini eventualmente ancora necessarie, decide in base agli atti; altrettanto fa l’autorità giudiziaria superiore in caso di reclamo. Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ). La revoca vien pubblicata nello stesso modo della concessione della moratoria.
3Se la moratoria vien revocata giusta il numero 2 o 3, non può essere concessa nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.
Uebersicht
Art. 348 SchKG — Art. 348 SchKG