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Testo di legge
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1Il debitore o un creditore può proporre un concordato. In tal caso, l’amministrazione del fallimento lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ).

2Gli articoli 302 a 307 e 310 a 331 si applicano per analogia. Tuttavia le funzioni del commissario spettano all’amministrazione del fallimento. La realizzazione è sospesa sino a decisione del giudice del concordato sull’omologazione.

3La decisione sul concordato è comunicata all’amministrazione, la quale, in caso di omologazione, propone al giudice la rivocazione del fallimento.

Uebersicht

Art. 332 SchKG — Art. 332 SchKG