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Testo di legge
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1Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.

2Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.

3La decisione sull’opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC RS 272 . Davanti all’autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.

4L’opposizione e il reclamo non ostacolano l’efficacia del sequestro.

Uebersicht

Art. 278 SchKG — Art. 278 SchKG