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Testo di legge
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1Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.

2Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l’azione deve essere promossa contro l’interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell’attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L’eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.

3... Abrogato dall’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).

1Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento.

2Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.

3Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione.

4Se l’amministrazione del fallimento ritiene giustificata l’insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni.

5È applicabile l’articolo 250.

1Dopo aver depositato la graduatoria, l’amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono stati rigettati definitivamente. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell’assemblea. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Qualora in quest’assemblea si debba deliberare su un concordato, l’avviso di convocazione ne fa menzione. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

3L’assemblea è presieduta da un membro dell’amministrazione. Si applica per analogia l’articolo 235 capoversi 3 e 4.

1L’amministrazione presenta all’assemblea una relazione particolareggiata sull’andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo.

2L’assemblea delibera sulla conferma dell’amministrazione ed eventualmente della delegazione dei creditori; essa ordina inappellabilmente quanto richiede la gestione del fallimento. Se l’assemblea non può essere costituita, l’amministrazione del fallimento lo constata e informa i creditori presenti sullo stato della massa. L’amministrazione e la delegazione dei creditori rimangono in funzione sino alla chiusura della liquidazione. Ulteriori assemblee dei creditori sono convocate, qualora un quarto dei creditori o la delegazione dei creditori ne faccia domanda, oppure l’amministrazione del fallimento lo reputi necessario.

1Nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, entro il termine impartito.

2Se non si conoscono tutti i creditori, l’amministrazione può inoltre pubblicare le sue proposte.

1I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell’amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.

2I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.

3I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

4Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

1Il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto sono resi pubblicamente noti.

2Ove siano da realizzare fondi, il bando dev’essere pubblicato almeno un mese prima dell’incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni dell’incanto saranno depositate, per l’ispezione, presso l’ufficio dei fallimenti.

3Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l’indicazione del prezzo di stima.

1Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.

2In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell’articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire un prezzo d’aggiudicazione minimo per il primo incanto. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Alle condizioni dell’incanto si applicano per analogia gli articoli 128, 129, 132 a , 134 a 137 e 143. Le funzioni dell’ufficio d’esecuzione spettano all’amministrazione del fallimento.

Übersicht

Art. 25 SchKG — …