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Testo di legge
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1Il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 163 n. 1, 323 n. 4 CP RS 311.0 ), a indicare tutti i suoi beni all’ufficio d’esecuzione e a metterli a sua disposizione.

2Se il fallito è morto o latitante, tale obbligo incombe, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 1 CP), a tutte le persone adulte che convivevano con lui.

3Le persone menzionate ai capoversi 1 e 2 devono, a richiesta dell’ufficiale, aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l’ufficiale può chiedere l’aiuto dell’autorità di polizia.

4I terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare e di mettere a disposizione del fallito.

5Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del fallito.

6L’ufficio dei fallimenti ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.

1Per la durata del fallimento, l’ufficio del fallimento può chiedere ai fornitori di servizi postali di concedergli l’accesso agli invii postali indirizzati al debitore e di farseli consegnare.

2L’ufficio del fallimento è autorizzato ad aprire gli invii postali consegnatigli, a meno che non appaia evidente che il loro contenuto non riveste alcuna importanza per la liquidazione del fallimento.

3Il debitore ha il diritto di assistere all’apertura degli invii postali.

Uebersicht

Art. 222 SchKG — Art. 222 SchKG