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Testo di legge
Fedlex ↗

1Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l’importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito.

2Il diritto d’insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato.

3Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull’eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente tale diritto. Il residuo rimane alla massa.

Uebersicht

Art. 217 SchKG — Art. 217 SchKG