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Testo di legge
Fedlex ↗

1Se viene dichiarato contemporaneamente il fallimento di più coobbligati, il creditore può far valere il suo credito per l’intiero ammontare in ogni singolo fallimento.

2Ove i riparti delle singole masse eccedano complessivamente l’ammontare dell’intiero credito, l’eccedenza torna alle medesime in proporzione dei diritti di regresso spettanti reciprocamente ai coobbligati.

3Finché l’importo complessivo dei riparti delle singole masse non raggiunga l’ammontare dell’intero credito, esse non hanno, l’una in confronto dell’altra, alcun regresso pei riparti pagati.

Uebersicht

Art. 216 SchKG — Art. 216 SchKG