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Testo di legge
Fedlex ↗
1Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito.
2Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento.
Uebersicht
Art. 209 SchKG — Art. 209 SchKG