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Testo di legge
Fedlex ↗
1Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori.
2Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento.
Uebersicht
Art. 197 SchKG — Art. 197 SchKG