1Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l’ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo.
2Il precetto contiene: 1. le indicazioni della domanda d’esecuzione; 2. Nuovo testo giusta l’art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 ( RU 53 189 ). l’ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il credito e le spese d’esecuzione; 3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). l’avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all’autorità di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20); 4. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). l’indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).
3Sono applicabili gli articoli 70 e 72.
Uebersicht
Art. 178 SchKG — Art. 178 SchKG