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Testo di legge
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1Il precetto è steso in conformità dell’articolo 70.

2L’ufficio d’esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti persone: a. al terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario; b. Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2005 5685 ; FF 2003 1165 ). al coniuge o al partner registrato del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l’abitazione familiare (art. 169 CC RS 210 ) o l’abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004 RS 211.231 sull’unione domestica registrata). Il terzo e il coniuge possono fare opposizione alla stregua del debitore. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 2bis Le persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla stregua del debitore. Introdotto dall’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2005 5685 ; FF 2003 1165 ).

3Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829 CC), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il procedimento, il creditore dimostra all’ufficio d’esecuzione di essere ancora titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui procede. Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC ( RU 24 233 Tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

4Si applicano inoltre al precetto ed alla opposizione le disposizioni degli articoli 71 a 86. Primitivo cpv. 3.

Uebersicht

Art. 153 SchKG — Art. 153 SchKG