1La domanda d’esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell’articolo 67, l’oggetto del pegno. All’occorrenza, essa deve inoltre precisare: a. il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario; b. se il fondo pignorato è l’abitazione familiare (art. 169 CC RS 210 ) o l’abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004 RS 211.231 sull’unione domestica registrata) del debitore o del terzo. Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2005 5685 ; FF 2003 1165 ).
2Il creditore che domanda l’esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest’ultimo.
Uebersicht
Art. 151 SchKG — Art. 151 SchKG