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Testo di legge
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1Il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debitore ne riceve una copia. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 1bis L’ufficio d’esecuzione rilascia l’attestato di carenza di beni non appena stabilito l’ammontare della perdita. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Questo attestato vale come riconoscimento di debito a sensi dell’articolo 82 e conferisce al creditore i diritti indicati nell’articolo 271 numero 5 e nell’articolo 285.

3Entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di nuovo precetto.

4Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, né possono chiedergliene la rifusione i condebitori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che avessero dovuto pagarli.

5... Abrogato dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

Uebersicht

Art. 149 SchKG — Art. 149 SchKG