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Testo di legge
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1Il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo l’aggiudicazione. L’ufficiale può tuttavia accordare un termine per il pagamento di 20 giorni al massimo. La consegna avviene soltanto quando l’ufficio d’esecuzione può disporre irrevocabilmente del denaro. Nuovo testo giusta la cifra I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 ( RU 2015 1389 ; FF 2014 563 ).

2Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 RS 955.0 sul riciclaggio di denaro. L’ufficiale stabilisce il modo di pagamento. Nuovo testo giusta la cifra I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 ( RU 2015 1389 ; FF 2014 563 ).

3Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l’ufficio ordina un nuovo incanto al quale si applica l’articolo 126. Nuovo testo giusta l’art. 7 della LF del 8 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).

4Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d’ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.

Uebersicht

Art. 129 SchKG — Art. 129 SchKG