Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1I funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: 1. negli affari propri; 2. Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2005 5685 ; FF 2003 1165 ). negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; 2 bis . Introdotto dall’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2005 5685 ; FF 2003 1165 ). negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; 3. negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; 4. negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.

2L’ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. L’ufficio cura la conservazione dei diritti pignorati e riscuote i crediti scaduti.

1Il pignoramento di un fondo limita la facoltà di disporne. L’ufficio comunica senza indugio il pignoramento all’ufficio del registro fondiario, con la data e la somma per la quale è fatto, affinché proceda senza indugio all’annotazione. Sono pure comunicate la partecipazione di altri creditori e la cessazione del pignoramento.

2L’annotazione è radiata se la realizzazione non è chiesta entro due anni dal pignoramento.

1Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare.

2L’ufficio di esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento a questi creditori, ed al caso agli inquilini ed agli affittuari.

3Egli cura l’amministrazione e la coltura del fondo Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. .

1L’ufficio cura la raccolta dei frutti (art. 94 e 102).

2In caso di bisogno, si preleverà da essi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. In caso di pignoramento di un usufrutto o di una quota in un’eredità indivisa, in una società o altra comunione, l’ufficio ne dà avviso ai terzi interessati. A richiesta dell’ufficio, il creditore deve anticipare le spese di conservazione e di mantenimento dei beni pignorati.

1Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.

2I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.

3Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC RS 210 ) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l’articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all’asta pubblica ai sensi dell’articolo 934 capoverso 2 CC.

1Il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio d’esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda: 1. un bene mobile in possesso esclusivo del debitore; 2. un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo; 3. un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.

2L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.

3Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all’ufficio d’esecuzione entro lo spirare del termine d’opposizione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

4Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell’esecuzione in atto.

5Se la pretesa è contestata, l’ufficio d’esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l’azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell’esecuzione in atto.

1Il creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda: 1. un bene mobile in possesso o copossesso del terzo; 2. un credito o un altro diritto, se la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore; 3. un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario.

2L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l’azione.

3Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto.

4Su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all’ufficio d’esecuzione i suoi mezzi di prova entro lo scadere del termine per promuovere l’azione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

1Sono promosse al luogo dell’esecuzione: 1. le azioni fondate sull’articolo 107 capoverso 5; 2. le azioni fondate sull’articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all’estero.

2Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l’azione fondata sull’articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest’ultimo.

3Se la pretesa riguarda un fondo, l’azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior valore di esso.

4Il giudice comunica all’ufficio d’esecuzione l’introduzione dell’azione e la decisione definitiva. ... Per. abrogato dall’all. 1 la cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).

5Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l’esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.

Uebersicht

Art. 10 SchKG — Art. 10 SchKG