1Le imprese presentano una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari se: 1. sono società di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 2005 RS 221.302 sui revisori; 2. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, contano per due esercizi consecutivi almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e 3. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti: a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi, b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi.
2Sono dispensate da tale obbligo le imprese controllate da un’impresa: 1. cui è applicabile il capoverso 1; o 2. tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equivalente.
1La relazione sugli aspetti extrafinanziari fornisce ragguagli sulle questioni ambientali, in particolare sugli obiettivi in materia di emissioni di CO 2 , sugli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell’uomo e sulla lotta alla corruzione. Contiene inoltre le informazioni necessarie alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività sugli aspetti summenzionati.
2La relazione contiene in particolare: 1. una descrizione del modello aziendale; 2. una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito agli aspetti di cui al capoverso 1, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; 3. una presentazione delle misure adottate per attuare tali politiche e una valutazione dell’impatto di tali misure; 4. una descrizione dei principali rischi connessi agli aspetti di cui al capoverso 1, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa; sono determinanti i rischi: a. legati all’attività dell’impresa, b. legati ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali, ove opportuno e proporzionato; 5. gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l’attività del gruppo con riferimento agli aspetti di cui al capoverso 1.
3Se la relazione si basa su standard nazionali, unionali o internazionali, quali in particolare le Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), lo standard applicato dev’esservi specificato. Nell’applicare tali standard occorre garantire il pieno rispetto del presente articolo. Se necessario è presentata una relazione aggiuntiva.
4Se l’impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese.
5L’impresa che non applica politiche riguardo a uno o più degli aspetti di cui al capoverso 1 fornisce nell’ambito della relazione una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.
6La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.
1La relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell’approvazione e della firma dell’organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell’approvazione dell’organo cui compete l’approvazione del conto annuale.
2L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione: 1. sia pubblicata per via elettronica subito dopo la sua approvazione; 2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
3L’articolo 958 f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.
1Le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria e attive, direttamente o per il tramite di un’impresa da loro controllata, nell’industria estrattiva di minerali, petrolio o gas naturale o nello sfruttamento di foreste primarie devono presentare ogni anno una relazione sui pagamenti a favore di enti statali.
2Se è tenuta ad allestire un conto annuale consolidato, l’impresa deve redigere una relazione consolidata sui pagamenti a favore di enti statali (relazione consolidata sui pagamenti); questa relazione sostituisce le relazioni delle singole società del gruppo.
3Un’impresa con sede in Svizzera inclusa nella relazione consolidata sui pagamenti allestita da lei stessa o da un’altra impresa con sede all’estero conformemente alle norme svizzere o a norme equivalenti, non è tenuta a redigere una relazione separata sui pagamenti a favore di enti statali. Nell’allegato del conto annuale deve però indicare l’impresa nella cui relazione è inclusa e pubblicare tale relazione.
4L’industria estrattiva comprende tutte le attività dell’impresa nei settori della ricerca, della prospezione, della scoperta, dello sfruttamento e dell’estrazione di minerali, petrolio, gas naturale e dello sfruttamento di foreste primarie.
5Per enti statali si intendono le autorità nazionali, regionali o comunali di un Paese terzo, comprese le amministrazioni e le imprese controllate da tali autorità.
1Il pagamento a favore di enti statali può consistere in una prestazione in denaro o in natura. Si tratta in particolare dei seguenti tipi di prestazioni: 1. pagamenti per diritti di produzione; 2. le imposte sulla produzione, sui ricavi o sugli utili delle imprese, eccettuate le imposte sul valore aggiunto o sulla cifra d’affari e le altre imposte sul consumo; 3. le royalties; 4. i dividendi, eccettuati i dividendi versati a un ente statale in quanto socio dell’impresa nella misura in cui siano versati alle stesse condizioni applicate agli altri soci; 5. i premi di firma, di scoperta e di produzione; 6. i diritti di licenza, i canoni di locazione, le commissioni d’accesso e altri corrispettivi per licenze o concessioni; 7. i pagamenti per il miglioramento delle infrastrutture.
2Per le prestazioni in natura devono essere indicati l’oggetto, il valore, i criteri di valutazione e, se del caso, la quantità.
1La relazione sui pagamenti a favore di enti statali indica soltanto i pagamenti relativi alle attività nell’industria estrattiva di minerali, di petrolio o di gas naturale o allo sfruttamento di foreste primarie.
2Essa comprende tutti i pagamenti a favore di un ente statale di importo pari almeno a 100 000 franchi per esercizio annuale, siano essi pagamenti unici o pagamenti distinti che sommati ammontano ad almeno 100 000 franchi.
3Deve essere indicato l’importo totale dei pagamenti effettuati e gli importi dei pagamenti suddivisi per tipo di prestazione a favore di ciascun ente statale e di ciascun progetto.
4La relazione va redatta per scritto in una lingua nazionale o in inglese e deve essere approvata dall’organo superiore di direzione o di amministrazione.
1La relazione sui pagamenti a favore di enti statali deve essere pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla fine dell’esercizio.
2Deve essere accessibile al pubblico per almeno dieci anni.
3Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla struttura dei dati richiesti nella relazione. Alla tenuta e alla conservazione della relazione sui pagamenti a favore degli enti statali si applica per analogia l’articolo 958 f . Nell’ambito di un processo coordinato sul piano internazionale, il Consiglio federale può prevedere che gli obblighi di cui agli articoli 964 d –964 h si applichino anche alle imprese che commerciano in materie prime.
1Le imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera devono osservare obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e presentare una relazione al riguardo se: 1. immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio; o 2. offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.
2Il Consiglio federale stabilisce i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di riferire.
3Stabilisce le condizioni alle quali le piccole e medie imprese nonché le imprese per le quali vi è un rischio modesto del ricorso al lavoro minorile non sono tenute a verificare se sussistano indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile.
4Stabilisce le condizioni alle quali le imprese che si attengono a standard internazionali riconosciuti ed equivalenti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE, sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire.
1Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti: 1. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio; 2. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile; 3. un sistema che consenta la tracciabilità nella catena di approvvigionamento.
2Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.
3L’osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente.
4Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE.
1L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’osservanza degli obblighi di diligenza.
2La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.
3L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione: 1. sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio; 2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
4L’articolo 958 f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione delle relazioni.
5Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.
Übersicht
Art. 964 OR — Anerkannte Standards zur Rechnungslegung