1L’amministrazione ha l’obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all’incremento di questa.
2Essa ha l’obbligo in ispecie: 1. di preparare gli affari che saranno trattati dall’assemblea generale e d’eseguire le deliberazioni della medesima; 2. di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell’andamento degli affari.
3L’amministrazione risponde: 1. della tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell’assemblea generale, dei libri necessari e dell’elenco dei soci; 2. della conformità alle disposizioni legali dell’allestimento della relazione sulla gestione e della relativa verifica da parte dell’ufficio di revisione; 3. delle notificazioni all’ufficio del registro di commercio concernenti l’ammissione e l’uscita dei soci. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).
Uebersicht
Art. 902 OR — Art. 902 OR